Il Vicario di Cristo: natura e limiti della sua infallibilità

La Costituzione Pastor Æternus
(di Roberto de Mattei) Nel corso della lunga storia della Chiesa, la teologia del Papato ha conosciuto una lenta evoluzione, come ogni organismo che nasce, progredisce e si rafforza nel suo rapporto con il mondo esterno. La Chiesa, infatti, non è stata fondata da Cristo come un’istituzione, già rigidamente e irrevocabilmente costituita, ma come un organismo vivo, il quale – come il corpo, che è immagine della Chiesa – ha sviluppato nella sua crescita tutti i caratteri essenziali del suo essere che già conteneva in embrione.
Questo coerente sviluppo è avvenuto soprattutto nella lotta contro le eresie che hanno costretto la Chiesa a definire con sempre maggior precisione la sua dottrina, e a illuminare di luce sempre più diffusa e splendente la verità. Da San Leone Magno a San Gregorio VII e a Bonifacio VIII, dal Concilio di Trento al Concilio Vaticano I, la dottrina del Primato pontificio si è sempre meglio chiarita e definita, trovando la sua espressione solenne nella costituzione dogmatica Pastor Aeternus approvata nella quarta sessione (18 luglio 1870) del Concilio Vaticano I.
L’art. 3 di questa costituzione definisce il Primato del Romano Pontefice, unico legittimo successore di san Pietro, che consiste nel potere pieno di pascere, reggere e governare tutta la Chiesa, ossia nella giurisdizione suprema, ordinaria, immediata, universale e indipendente da ogni autorità, anche civile. “Pertanto, – stabilisce il canone corrispondente – chi affermerà che il Romano Pontefice ha soltanto un compito di vigilanza o di direzione, ma non piena e suprema potestà di giurisdizione su tutta la Chiesa non soltanto nelle cose che riguardano la fede e i costumi, ma anche nelle cose che riguardano la disciplina e il governo della Chiesa sparsa per tutto il mondo; oppure chi affermerà che il Romano Pontefice ha soltanto la parte più importante, ma non tutta la pienezza di questa suprema potestà; oppure chi dirà che questa sua potestà non è ordinaria e immediata, sia su tutte e singole le Chiese, sia su tutti e singoli i pastori e fedeli: sia anatema”.
Il dogma del Primato di giurisdizione non dice che il Papa è infallibile quando governa la Chiesa: